Fotovoltaico in condominio: quali autorizzazioni servono?

Specialmente in questi ultimi anni, il fotovoltaico in Italia ha avuto una forte crescita. L'incremento del numero di installazioni è motivato dal fatto che l'energia solare consente di ottenere un notevole risparmio in bolletta, grazie all'autoconsumo, un risparmio che può arrivare fino al 90%, con un impianto fotovoltaico con accumulo.

 

L'interesse nei confronti dell'energia solare non viene solo da parte di proprietari di casa indipendenti e ville, ma anche da inquilini di condomini. È comunque innegabile che il boom verso il fotovoltaico sia scaturito anche a seguito della Riforma del Condominio che ha reso possibile l'installazione di questi impianti all'interno degli edifici. Il fotovoltaico per condomini esiste in due diverse modalità: un impianto voluto dal singolo, quindi autonomamente finanziato, oppure condiviso fra tutti i condomini.

 

 

Fotovoltaico per condomino singolo

Il singolo condomino può richiedere l'installazione di un impianto fotovoltaico ad uso privato sfruttando una porzione del tetto comune del condominio. A stabilirlo è l’articolo 1122 del Codice Civile e l'assemblea condominiale non può opporsi all'intervento, ma imporre limiti precisi.

 

Visto che dovrà servire solo una singola famiglia, l'impianto sarà dimensionato in potenza, dai 3 ai 6 KW in base alle proprie esigenze. Per quanto concerne l'installazione dei pannelli sul tetto, si dovrà dividere in modo equo la porzione di copertura dell'edificio rivolta al sole.

 

 

Fotovoltaico condominiale condiviso

In questo caso, a beneficiare dell'impianto fotovoltaico è l'intero condominio. L'impianto può essere proposto da un singolo condominio, oppure da più proprietari dell'edificio.

 

Il progetto dovrà essere discusso in assemblea condominiale ed approvato dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea e almeno la metà dei millesimi dell'intero condominio. Per quanto concerne la potenza, con impianto condiviso si installano almeno 20 KW, su una superficie di tetto di circa 90 metri quadrati.

 

 

Fotovoltaico in condominio: quali autorizzazioni sono necessarie?

A livello urbanistico ed edilizio, l'installazione di impianti fotovoltaici rientra nell'attività dell'edilizia libera, che non richiede il rilascio del permesso di costruire, un intervento facente parte della manutenzione ordinaria, a meno che l'edificio non si trovi in un'area protetta o rientri negli agglomerati che rivestano carattere storico e artistico.

 

Fatte queste premesse, il singolo condomino può eseguire tutte le opere che ritiene opportune nelle porzioni di sua proprietà esclusiva, a patto che non rechino danno alle parti comuni, o pregiudichino la stabilità e sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio, quando l'impianto incide sulle parti comuni, le cose stanno diversamente.

 

Nel caso in cui l'installazione del fotovoltaico preveda delle modifiche delle parti in comune, la persona interessata dovrà darne comunicazione all'amministratore. Si tratta di una semplice informazione e non di un'autorizzazione o di un permesso, come ha ribadito la Corte di Cassazione.

 

L'assemblea condominiale, con deliberazione approvata a maggioranza qualificata (cioè con un numero di voti rappresentativo della maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio) può: prescrivere modalità alternative di esecuzione (indicando ad esempio un diverso posizionamento dell'impianto), imporre determinati accorgimenti e cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e ripartire l'uso delle superfici comuni sulla base del regolamento condominiale.

Team ObiettivoZero

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